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Coprifuoco e green pass: le nuove regole faranno ripartire il turismo?

Le date e gli orari del coprifuoco e come muoversi tra le regioni con il green pass: ecco le regole previste dal decreto in vigore dal 19 maggio.

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Date e orari del coprifuoco e come muoversi tra le regioni con il green pass: ecco le regole previste dal decreto in vigore dal 19 maggio.

Le date del coprifuoco

Il governo ha fissato tre date per arrivare all’eliminazione del coprifuoco nelle regioni che si trovano in fascia gialla. Da domani 19 maggio si potrà circolare dalle 5 e fino alle 23. Dopo questo orario sarà consentito uscire dalla propria abitazione soltanto per «comprovate esigenze», vale a dire motivi di lavoro, salute e urgenza. Bisognerà avere l’autocertificazione e indicare il luogo di partenza, quello di arrivo e anche la ragione dello spostamento.

Dal 7 giugno si potrà circolare dalle 5 e fino alle 24. Dopo questo orario sarà consentito uscire dalla propria abitazione soltanto per «comprovate esigenze», vale a dire motivi di lavoro, salute e urgenza. Bisognerà avere l’autocertificazione e indicare il luogo di partenza, quello di arrivo e la ragione dello spostamento. Infine, dal 21, non ci sarà più alcun limite di orario relativo agli spostamenti.

La fascia bianca e i confini regionali

Le regioni che entrano in fascia bianca non avranno alcun limite di orario per gli spostamenti. Ma fino al 21 giugno i governatori e i sindaci potranno comunque porre limitazioni legate a particolari esigenze. Per spostarsi da e per le regioni in fascia arancione e rossa sarà necessario il «green pass» se non si hanno motivi di lavoro, salute e urgenza che possano giustificare il trasferimento.

Il green pass

Per spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa, sarà necessario avere il «green pass». Si tratta della certificazione verde. Questa dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. La certificazione verde «ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata su richiesta dell’interessato».

Per i vaccinati «la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato».

La certificazione verde: come viene rilasciata

Per i guariti «la certificazione verde è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo».

La certificazione verde per chi si è sottoposto a tampone antigenico, molecolare o salivare «ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test».

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