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Cosa dice il nuovo DPCM per gli spettacoli dal vivo e per gli eventi

Firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale. Quali sono le novità in merito agli spettacoli dal vivo?

Firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.

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Limite spettatori in spettacoli aperti al pubblico

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati. Ma a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Fissato il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nuovo DPCM: le altre norme sugli eventi, pubblici e privati

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Seppur d’intesa con il Ministro della salute. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome

Sale da ballo e discoteche

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.

Le manifestazioni pubbliche

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica. A condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

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