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Spettacolo, un’indennità mensile per la disoccupazione involontaria

Last Updated on 17/03/2022

Il decreto Sostegni-bis prevede, dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento per i lavoratori autonomi dello spettacolo di un’indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall’INPS, per un massimo di 6 mesi

teatro

Il decreto Sostegni-bis (art. 66, co. da 7 a 16) prevede, dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento per i lavoratori autonomi dello spettacolo di un’indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall’INPS, per un massimo di 6 mesi, ai suddetti lavoratori in possesso di determinate caratteristiche, tra cui:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Come calcolare l’indennità

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. Essa è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Questa è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo.

L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in oggetto, è dovuta un’aliquota contributiva pari al due per cento.

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